STATUTO

 

Art. 1 – Costituzione –

E’ costituita l’associazione denominata “Gli Ambientalisti Liberal” con sede in via Trastevere n. 249/A, a Roma.

L’associazione è costituita da tutti i soggetti che ne condividono gli scopi e gli obiettivi, accettano lo statuto e si riconoscono nella struttura e nella rappresentanza della stessa.

Art. 2 – Finalità –

L’associazione “Gli Ambientalisti Liberal” ha come scopo prioritario quello di affermare nel paese una nuova ecologia umanistica che assume filosoficamente ed eticamente l’uomo come la specie che ha trasformato e sta trasformando la natura e la biosfera; l’uomo che deve, sempre di più, accollarsi la responsabilità di questa trasformazione e che ha la tremenda ed esaltante missione di rendere compatibile lo sviluppo economico e il progresso umano con l’ambiente, la natura, gli animali e la vita su questa terra.

L’associazione “Gli Ambientalisti Liberal” ha i seguenti obiettivi:

  • di operare per affermare “l’ecologia economica di mercato” come unico strumento per realizzare un’efficace e concreta gestione del patrimonio ambientale e culturale italiano;
  • di valorizzare tutte quelle espressioni culturali al servizio della libertà umana e della pienezza del vivere come la scienza, l’arte, la filosofia e l’educazione civica, combattendo le deleterie e vuote forme culturali che inondano il nostro presente;
  • di coniugare la valorizzazione del patrimonio storico-culturale con quello ambientale al fine di far crescere e diffondere “l’economia del turismo sostenibile” come nuova opportunità occupazionale per le giovani generazioni;
  • di operare al fine di diffondere l’industria del turismo cultural-ambientale come espressione di un capitalismo che non inquina il corpo e la mente;
  • di operare al fine di sconfiggere “il vacuo e l’effimero” che dominano la società di oggi;
  • di ricondurre il denaro e le merci al ruolo di mezzo e non di fine.

Art. 3 – Organi –

Sono organi degli “Ambientalisti Liberal”:

  • L’assemblea nazionale
  • Il consiglio nazionale
  • Il direttivo nazionale
  • Il presidente
  • Il presidente onorario
  • I vice-presidenti
  • Il tesoriere
  • Il responsabile dei giovani
  • Il comitato tecnico scientifico
  • Il circolo locale
  • Il coordinamento dei circoli provinciali
  • Il coordinamento regionale

Art. 4 – L’assemblea nazionale –

L’assemblea nazionale è l’organo deliberativo dell’associazione. E’ costituita dai delegati eletti dalle assemblee regionali secondo le modalità stabilite dal regolamento ed è convocata dal presidente in via ordinaria ogni due anni e in via straordinaria quando lo ritiene opportuno o, se richiesto, dalla maggioranza qualificata dei componenti del direttivo nazionale. La convocazione deve essere attuata con almeno un mese di preavviso con l’indicazione del luogo, data, ora della riunione ed argomenti da trattare. L’assemblea, oltre ad essere sovrana su ogni argomento, compreso la modifica dello statuto che deve essere compiuta con la maggioranza dei due terzi dei delegati, approva il rendiconto amministrativo ed elegge il presidente, il tesoriere, il direttivo nazionale.

Art. 5 – Il consiglio nazionale –

Il consiglio nazionale determina l’indirizzo operativo dell’associazione in attuazione delle delibere dell’assemblea nazionale.
E’ costituito da due componenti per regione.

Art. 6 – Il direttivo nazionale –

Il direttivo è eletto dall’assemblea nazionale ogni due anni ed è l’organo di direzione dell’associazione. Esamina ed attua le delibere del consiglio nazionale, determina il contributo dei soci, approva la costituzione dei circoli territoriali, sospende (per non più di tre mesi) e nei casi più gravi esclude un socio o un circolo territoriale che contravviene allo statuto, emana il regolamento di esecuzione dello statuto, nomina il comitato tecnico scientifico e determina l’indirizzo dell’associazione. E’ composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 25 membri ed è presieduto dal presidente. Le decisioni del direttivo vengono prese con maggioranza dei due terzi nella prima riunione e di maggioranza semplice in seconda riunione. L’avviso di convocazione del direttivo nazionale deve sempre indicare l’ora della prima e seconda convocazione da tenersi sempre nello stesso giorno. I membri del direttivo che non sono presenti anche nella seconda riunione, non verranno considerati ai fini del computo delle maggioranze.

Art. 7 – Il presidente –

Il presidente viene eletto direttamente dall’assemblea nazionale, rimane in carica due anni e può essere rieletto. Per l’esplicazione delle sue funzioni può avvalersi di un ufficio di presidenza e ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Rappresenta l’organo esecutivo dell’associazione e ha il potere per la gestione ordinaria ed anche straordinaria in particolari situazioni di emergenza, occorrendo in tal caso la ratifica del direttivo nazionale non oltre la prima riunione dello stesso. Propone al direttivo i nominativi dei membri del comitato scientifico.

Il presidente può in particolare:

  • convocare l’assemblea nazionale, il consiglio nazionale e il direttivo nazionale con un preavviso di almeno quindici giorni precisando luogo e data della riunione e indicando nella convocazione l’ordine del giorno;
  • presiedere il direttivo nazionale.

Art. 8 – Il presidente onorario –

Può essere nominato un presidente onorario che ha un ruolo eminentemente rappresentativo. Il presidente onorario non ha potere in quanto tale se non di rappresentare pubblicamente e simbolicamente l’associazione medesima in tutte le occasioni che il direttivo o il presidente ritengano importanti.

Art. 9 – Il tesoriere –

E’ nominato dall’assemblea nazionale e rimane in carica due anni. E’ responsabile della gestione degli iscritti e della gestione patrimoniale e finanziaria dell’associazione, propone (senza diritto di voto) al direttivo nazionale le iniziative volte a finanziare l’associazione, sottopone all’assemblea nazionale il rendiconto amministrativo.

Art.10 – Il comitato tecnico scientifico –

Il comitato tecnico scientifico è composto da esperti nei diversi settori di attività dell’associazione. E’ composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 30 membri, nomina al suo interno un coordinatore che partecipa al direttivo nazionale con diritto di proposta ma non di voto, opera in stretto rapporto con il presidente nazionale ed è responsabile dell’aspetto scientifico delle iniziative, degli studi e delle consulenze svolte dall’associazione. Rimane in carica due anni.

Art. 11 – Il circolo locale –

Il circolo locale è composto da un minimo di 5 soci che devono accettare statuto, finalità e iniziative nazionali. Il circolo locale di preferenza coincide con la giurisdizione del comune ove ha sede, ma la sua giurisdizione e il suo ambito di attività può coincidere anche con le cosiddette “aree omogenee”. Si intende per aree omogenee quelle aree territoriali caratterizzate da specifici caratteri territoriali, ambientali, storici, architettonici, culturali ed etnici, che abbracciano più comuni. Il circolo locale si da un proprio regolamento ed una propria organizzazione che non siano in contrasto con lo statuto nazionale, ha piena potestà nella scelta delle iniziative locali e si può avvalere del contributo del comitato tecnico scientifico nazionale. Può inoltre federare altri gruppi locali in forme e modalità liberamente decise dal circolo medesimo.

Art. 12 – Il coordinamento provinciale –

Il coordinamento provinciale è costituito da un rappresentante di tutti i circoli locali che cadono entro la giurisdizione della provincia. Si attiene ai dettati statutari e partecipa attivamente alle mobilitazioni nazionali, nomina al suo interno un coordinatore che rimane in carica due anni, può federare gruppi provinciali che perseguono le stesse finalità dell’associazione, decide liberamente struttura, organizzazione e le iniziative di ambito provinciale. Può inoltre avvalersi delle consulenze del comitato tecnico scientifico nazionale e creare temporanei coordinamenti con altri comitati provinciali della sua regione, finalizzati a specifiche campagne territoriali.

Art. 13 – Il coordinamento regionale –

Il coordinamento regionale è costituito da un rappresentante per ogni coordinamento provinciale che cade entro la giurisdizione regionale. Si attiene ai dettati statutari e partecipa attivamente alle mobilitazioni nazionali, nomina al suo interno un coordinatore regionale che rimane in carica due anni, può federare gruppi regionali che perseguono le stesse finalità dell’associazione, decide liberamente struttura, organizzazione e le iniziative di ambito regionale. Può inoltre avvalersi delle consulenze del comitato tecnico scientifico nazionale e creare temporanei coordinamenti con altre regioni, finalizzati a specifiche iniziative interregionali.

Art. 14 – Il patrimonio –

Il patrimonio comprende i beni pervenuti all’associazione e le somme accantonate a qualsiasi titolo ed è indivisibile tra i soci. In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea nazionale determina la destinazione dei beni patrimoniali.

Norma transitoria

Viene costituito un comitato promotore composto da non oltre 40 membri che promuove e costituisce i seguenti organi provvisori: il direttivo, la presidenza, il comitato tecnico scientifico, la tesoreria.

Rimarrà in carica fino a un mese dopo le elezioni politiche e ha il compito di strutturare l’associazione a livello territoriale. Al termine del suo mandato verrà fissata l’assemblea nazionale. 

Vice presidenti: sono nominati in numero di due dal direttivo nazionale e rimangono in carica due anni. In caso di impedimento sostituiscono congiuntamente il presidente in tutte le funzioni. In caso di disaccordo fra i due vice-presidenti, la decisione viene demandata al direttivo nazionale.

Responsabile dei giovani: viene nominato dal direttivo nazionale e resta in carica due anni. E’ responsabile dell’organizzazione dei giovani, dell’attuazione delle decisioni dell’assemblea nazionale, del direttivo e del presidente, in materia di politiche giovanili. Può, nel rispetto dello statuto e delle decisioni adottate dagli organi competenti, proporre autonome iniziative. Partecipa di diritto al direttivo nazionale, con diritto di voto esclusivamente sulle politiche giovanili.

Il collegio dei probi-viri.